Accollo debito tributario non utilizzabile in compensazione

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/11/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/11/2019


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Esclusa la compensazione a seguito di accollo di debiti altrui per evitare possibili frodi fiscali.


L’articolo 1 del decreto legge n. 124/2019, collegato alla manovra 2020, in attesa di conversione in legge, ha inteso porre fine a una diatriba durata diversi anni, riguardante l’accollo del debito d’imposta altrui e la possibilità per l’accollante di estinguerlo per compensazione con i propri crediti.

L’articolo 8 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), da cui è scaturita la questione, prevede che l’obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione (comma uno) e che l’accollo del debito d’imposta altrui sia ammissibile senza liberazione del contribuente originario (comma due).

Allo scopo di gestire correttamente i due istituti il legislatore demandava al ministero dell’Economia e delle Finanze la formulazione di un apposito decreto (comma sei).

L’attuale Dl n. 124/2019, ha recepito la tesi formulata dall'Agenzia con la risoluzione n. 140/2017 , prevedento che il pagamento del debito di terzi, acquisito mediante un contratto di accollo, non può essere effettuato mediante la compensazione con i crediti propri dell’accollante.

Ha inoltre precisato che chiunque si accolli un debito d’imposta altrui dovrà procedere al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

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