Acquisto casa antisismica: Superbonus ok al titolare non residente

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/02/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 09/02/2021


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Contribuente non residente, futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, e quindi titolare di reddito fondiario, potrà accedere alla maxi-agevolazione


Risposta affermativa in tema si sisma acquisti, per usufruire del Superbonus: questa volta si tratta di un contribuente non residente, che, futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, e quindi titolare di reddito fondiario, potrà accedere alla maxi-agevolazione per le spese sostenute per l'acquisto di un immobile antisismico ad uso residenziale. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 91 dell’8 febbraio 2021 dell’Agenzia delle entrate.

Il quesito è posto da un cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'Aire, senza redditi in Italia, che vuole acquistare un'unità immobiliare facente parte di un edificio in fase di costruzione all'interno di un complesso residenziale, anch'esso in fase di costruzione, ricadente in zona sismica 3, previa demolizione e ricostruzione, con riduzione del rischio sismico di due classi, rispetto all'edificio precedente.

L’istante rappresenta che l’impresa di costruzioni ha ottenuto il permesso di demolizione di un immobile di categoria D/6 di sua proprietà in data 29 marzo 2018; il 10 luglio 2018 l’impresa ha ottenuto il permesso di costruire 3 palazzine ad uso abitativo incidenti sullo stesso lotto, con variazione volumetrica rispetto all'edificio precedente; i relativi interventi edilizi relativi sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017 ma comunque prima del 1° maggio 2019; l'acquisto dell'immobile è previsto entro il 31 dicembre 2021, ovvero le spese per l'acquisto saranno sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021; l'asseverazione delle classi sismiche dell'edificio precedente e di quelli risultanti dalla ricostruzione saranno presentate dall'impresa costruttrice entro la data di stipula del rogito, poiché l’obbligo di deposito è entrato in vigore il 1° maggio 2019, ossia successivamente al rilascio dei due titoli autorizzativi di demolizione e costruzione.

Il contribuente chiede di sapere se possa beneficiare della detrazione prevista per l'acquisto di case antisismiche, di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio (Superbonus), pur non producendo alcun reddito in Italia.

L’Agenzia delle entrate, argomentando la sua risposta corredandola con la normativa e la prassi di supporto, conferma per il contribuente, che intende acquistare l'immobile entro il 31dicembre 2021, l’accesso all’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del Dl n. 63/2013, nella versione 110%, per l’immobile che l’impresa costruttrice vuole realizzare attraverso la ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, di un edificio con aumento di volumetria.
Per quanto riguarda la possibilità di accedere al beneficio fiscale da parte di soggetti fiscalmente non residenti, la circolare n. 24/2020 ha chiarito che, atteso che tra i destinatari del Superbonus sono individuati le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, tale detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati.

La stessa circolare ha precisato, inoltre, che in linea generale trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato da coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva o che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cosiddetta no tax area); questi contribuenti, tuttavia, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione, di modalità alternative di utilizzo, come lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Restano, quindi, esclusi dall'accesso al Superbonus i contribuenti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Nel caso in esame, conclude l’Agenzia, l'istante, quale futuro proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, sarà titolare di reddito fondiario e, quindi, lo stesso può accedere al Superbonus, fermo restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, relativamente alle spese sostenute per l'acquisto di un immobile antisismico ad uso residenziale.

In mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, l'istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto “Rilancio”.

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