Affitto d’azienda, alt ai vecchi canoni
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/11/2014
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/11/2014 pag. 32
Classificazione:
Quando il contratto viene ceduto, il nuovo conduttore non paga per il predecessore moroso
Tribunale di Milano che, nella sentenza 12507 del 23 ottobre scorso, giunge a conclusioni diverse rispetto a quelle precisate dalla Cassazione nella sentenza 10485 del 2004.
Nell’affitto di azienda, il conduttore può cedere il contratto di locazione insieme all’azienda senza il consenso del locatore, ma quest’ultimo può decidere di non liberarlo; quindi, il vecchio conduttore resta obbligato solidalmente nei confronti del proprietario se il nuovo inquilino non adempie. Lo prevede l’articolo 36, comma 1, della legge 392/78. Ma la legge non regola il caso inverso, cioè quello in cui sia il cedente a essere moroso nel pagamento dei canoni maturati prima della cessione del contratto. La Cassazione aveva affermato (nella sentenza 10485/04) che il conduttore cessionario subentrato nel contratto
Nell’affitto di azienda, il conduttore può cedere il contratto di locazione insieme all’azienda senza il consenso del locatore, ma quest’ultimo può decidere di non liberarlo; quindi, il vecchio conduttore resta obbligato solidalmente nei confronti del proprietario se il nuovo inquilino non adempie. Lo prevede l’articolo 36, comma 1, della legge 392/78. Ma la legge non regola il caso inverso, cioè quello in cui sia il cedente a essere moroso nel pagamento dei canoni maturati prima della cessione del contratto. La Cassazione aveva affermato (nella sentenza 10485/04) che il conduttore cessionario subentrato nel contratto
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