AGENTI – Calcolo delle indennità supplettiva di clientela – Contratto Industria AEC 20.3.2002
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/12/2011
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 05/12/2011
Classificazione:
Agli Agenti di commercio e ai rappresentanti spettano le seguenti indennità.
1. indennità di risoluzione del rapporto da accantonare annualmente presso l’Enasarco (FIRR); 2. Indennità suppletiva di clientela; 3. Indennità suppletiva di clientela per incremento degli affari (meritocratica).
L’indennità suppletiva di clientela (2 e 3) viene corrisposta all’agente direttamente dalla casa mandante che dovrà determinarla secondo quanto previsto dal contratto collettivo.
Il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela può rivelarsi piuttosto complicato in quanto influenzato anche dall’importo della indennità di risoluzione (FIRR) e dalla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni come stabilito dal codice civile.
L’indennità suppletiva di clientela (2 e 3) viene corrisposta all’agente direttamente dalla casa mandante che dovrà determinarla secondo quanto previsto dal contratto collettivo.
Il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela può rivelarsi piuttosto complicato in quanto influenzato anche dall’importo della indennità di risoluzione (FIRR) e dalla media delle provvigioni degli ultimi 5 anni come stabilito dal codice civile.
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