AGENZIE VIAGGIO E CORRISPETTIVI TELEMATICI ESONERO

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/02/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 06/02/2020


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le agenzie di viaggio non rientrano tra i soggetti tenuti a trasmettere in via telematica i corrispettivi relativamente ai diritti di agenzia richiesti ai viaggiatori


Risposta di FiscoOggi rivista on line dell'agenzia

Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 (articolo 1) ha individuato le operazioni esonerate dall’obbligo dell’invio telematico, includendo, tra queste, quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Tra le operazioni escluse da tale obbligo rientrano le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo riguardanti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente (art. 2, comma 1 lett. ff Dpr 696/1996).
Pertanto, attualmente, si conferma che l’agenzia di viaggio non deve trasmettere in via telematica i corrispettivi percepiti dai suoi clienti per la prenotazione dei servizi richiesti.

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