AGEVOLAZIONE PRIMA CASA CON ALTRO IMMOBILE NEL COMUNE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/09/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/09/2019
L'agevolazione compete se l'immobile ex prima casa è venduto entro un anno
L'agevolazione compete anche se l'immobile venduto non è stato acquistato con le agevolazioni prima casa in quanto non applicabili alla data dell'acquisto.
Il comma 4-bis della Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa,Parte prima, allegata al TUR –di cui il contribuente chiede l’applicazione –prevede che “(..)l’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto.
In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4”.
In linea generale, si rileva che, come chiarito in sede di Circolare n. 12/Edel8 aprile del 2016, tale norma è applicabile anche nell’ipotesi in cui il nuovo acquisto sia imponibile ad IVA: “Il punto 21) della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 4per cento,fa espresso rinvio, infatti, alla ricorrenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis esplica,quindi effetti anche ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA del 4 percento.”
I coniugi stanti, sono già proprietari di una abitazione sita nel medesimo Comune XXX, ma chiedono di poter effettuare il nuovo acquisto usufruendo dell’aliquota Iva agevolata “prima casa” impegnandosi ad alienare l’abitazione a titolo oneroso ovvero gratuito entro un anno dalla data di stipula.
L’Istante rileva che, al riguardo, l’art. 1, comma 55, della legge di stabilità2016, in vigore dal 1 gennaio 2016, ha modificato la nota II-bis all’art. 1 dellatariffa parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito, TUR),aggiungendovi il comma 4-bis, che consente di usufruire di questa facoltà ai proprietari di abitazioni acquistate “usufruendo delle agevolazioni di cui alla lettera c”.
L’applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis, dell’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR, permette al contribuente di derogare temporaneamente (entro l’anno dalla data dell’acquisto) alla condizione di cui alla lettera b) della citata Nota II-bis, ovvero della prepossidenza di un solo altro immobile “agevolato” nello stesso Comune di residenza.
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