Agevolazioni bollo auto persone con disabilità
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/10/2025
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/10/2025

Le agevolazioni previste in materia di bollo auto per le persone riconosciute invalide
Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge n. 449/1997, il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli necessari per la locomozione delle persone con disabilità indicate all’articolo 3 della legge n. 104/1992.
In particolare, deve trattarsi di veicoli con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico) anche se prodotti in serie e adattati per la locomozione dei soggetti predetti.
L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione.
Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. È quindi opportuno informarsi presso gli uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.
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