Agevolazioni Pensionati esteri residenti al Sud e Redditi Pf 2020

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/02/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/02/2020


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Agevolazione pensionati e dichiarazione dei redditi


L’articolo 1, commi 273 e 274, della legge di bilancio 2019 (la n. 145/2018) ha introdotto l’articolo 24-ter del Tuir, che prevede un regime opzionale per le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20mila abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Tale regime è stato ulteriormente modificato dal Dl n. 34/2019 (il “decreto crescita”).

Vediamo in dettaglio quali agevolazioni spettano ai così detti “pensionati esteri”.
I beneficiari sono i titolari di redditi di pensione erogati da un soggetto estero, ossia di redditi di pensione individuati dall’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir, vale a dire le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati.
I pensionati rientrati in Italia possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità della scelta.

Le condizioni per beneficiare di tale regime opzionale sono che i cittadini in argomento:

  • non siano stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir, nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace
  • trasferiscano la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

L’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-ter del Tuir non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo.
I redditi prodotti all’estero agevolabili sono quelli individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del medesimo testo unico, in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, i redditi si considerano prodotti all'estero se rispondono ai criteri previsti dall'articolo 23 dello stesso testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi
Le persone fisiche potranno optare per il regime agevolato a partire dalla dichiarazione dei redditi modello Redditi Pf 2020 relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e la preferenza sarà efficace a decorrere da tale periodo d’imposta e per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace (l’estensione da cinque a nove anni è stata apportata dalla legge n. 58/2019, di conversione del Dl n. 34/2019).
Nel secondo fascicolo del modello Redditi Persone fisiche 2020 è stata inserita la sezione XVIII nel quadro RM “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24 ter del TUIR”.

immagine del quadro della dichiarazione dove inserire l'opzione

I “pensionati neo residenti” indicheranno la volontà di avvalersi dell’opzione barrando l’apposita casella nel rigo RM34 (colonna 1) e attesteranno anche l’anno di primo esercizio dell’opzione (colonna 2), il codice Comune nel quale trasferiscono la residenza in Italia, l’assenza della residenza (colonna 3) in Italia per cinque periodi d’imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione (colonna 4). Nel rigo RM35 dichiareranno l’eventuale presenza di altra cittadinanza indicando il codice dello stato Estero (colonne 1 e 2).
Nel rigo RM36 indicheranno il codice Stato estero della giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. L’Agenzia delle entrate trasmetterà tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione.
I pensionati esteri beneficiari dell’agevolazione potranno, comunque, manifestare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’opzione con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, indicando il codice Stato estero delle giurisdizioni non ricomprese nell’esercizio dell’opzione in dichiarazione nel rigo RM36 (colonne 3 e 4). Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applicherà il regime ordinario e competerà il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero. Ai fini dell’individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all’articolo 23 del Tuir.
Segnaliamo, inoltre, che i pensionati esteri possono optare, in alternativa, in presenza delle condizioni normativamente stabilite, per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia introdotta dall'articolo 24-bis del Tuir.

Esoneri
I redditi prodotti all’estero assoggettati a imposta sostitutiva non vanno indicati nei relativi quadri di determinazione della dichiarazione dei redditi.
Ai sensi del comma 274 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019, i pensionati neo residenti non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività di natura finanziaria che detengono all'estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, prevista dall'articolo 4 del Dl n. 167/1990; ossia non devono compilare il quadro RW per i redditi soggetti all’opzione e, pertanto, sono esenti dall'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe) previste dall’articolo 19, commi 13 e 18, del Dl n. 201/2011.

Revoca e decadenza dell’opzione
L’opzione è revocabile barrando l’apposita casella del rigo RM35 (colonna 6).

immagine della dichiarazione redditi PF20 - rigo rm34

La revoca sarà efficace a partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione e potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato la sostitutiva relativa al medesimo periodo. In tale ipotesi, l’imposta già versata, ma non dovuta, potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.
L’opzione, comunque, finisce di produrre effetti decorsi nove anni dal primo periodo d’imposta di validità. Gli effetti dell’opzione cessano, in ogni caso, laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti e in caso di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.
A tal proposito, evidenziamo che la revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.

Liquidazione dell’imposta dovuta
Nel rigo RM37, in colonna 1, dovrà essere indicato lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir (ovvero i redditi da pensione); nella colonna 2, l’ammontare degli stessi redditi e nella colonna 3 i redditi prodotti all’estero da assoggettare a imposta sostitutiva. Questa (pari al 7%) sarà calcolata nella colonna 4 e dovrà essere riportata nella colonna 1 del rigo 19 del quadro RX del modello Redditi Pf 2020.

immagine della dichiarazione redditi PF20 - rigo rm37

Redditi esclusi dall’opzione
Restano, comunque, esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti tutti i redditi prodotti in Italia.
Questi concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente a una base imponibile che si compone esclusivamente:

  1.  dei redditi prodotti in Italia
  2.  dei redditi esteri non inclusi nell’opzione.

Versamento dell’imposta
Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, dovrà essere effettuato il pagamento in un’unica soluzione dell’imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7% sui redditi prodotti all’estero.
L’imposta sostitutiva è versata con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del Dlgs n. 241/1997 e, con apposita risoluzione, sarà istituito il relativo codice tributo.
Segnaliamo infine che il beneficio del regime opzionale non va perduto in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, se il versamento della stessa viene effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, Dlgs n. 471/1997, e degli interessi.

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