Aiuti al turismo Invio delle domande dal 15 ottobre
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/10/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/10/2021
Le imprese operanti nel settore turistico potranno chiedere online l’assegnazione dei contributi
Dalle ore 12 del di venerdì 15 ottobre fino alle ore 17 del 29 ottobre, le imprese operanti nel settore turistico potranno chiedere online l’assegnazione dei contributi a ristoro dei mancati introiti determinati dalle conseguenze della pandemia. Dopo il benestare della Commissione Ue, infatti, sono state sdoganate le risorse stanziate sull’apposito fondo istituito dal Dl “Rilancio”.
Lo annuncia il ministero del Turismo, con quattro avvisi pubblicati sul proprio sito.
I beneficiari sono, in particolare, le imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi, nel 2019, superiori a 10 milioni di euro; le agenzie di animazione per feste e i villaggi turistici; gli enti che gestiscono, a scopo turistico, siti speleologici e grotte; e le agenzie di viaggio e i tour operator che non hanno già presentato un’istanza di contributo (articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020).
Imprese turistico-ricettive
Per queste, che nel dettaglio sono le imprese con attività identificate dai codici Ateco 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20 e 96.04.20, sono stanziati 50 milioni di euro, i quali andranno suddivisi tra i richiedenti fino a un importo massimo di 1,8 milioni per ciascun beneficiario.
Tali strutture, oltre ad aver registrato nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, devono:
- essere in possesso di partita Iva attiva già prima del 1° gennaio 2020
- avere sede legale in Italia
- non essere destinatari di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001)
- essere in regola con gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi
- non trovarsi già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi del regolamento Ue n. 651/2014, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese di cui all’allegato I dello stesso regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione
- non essere destinatarie di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
Agenzie di viaggio e tour operator
Le risorse economiche “accantonate” per le agenzie di viaggio e i tour operator consistono in 32 milioni di euro. In questo caso, come anticipato, i destinatari non devono aver già presentato un’istanza di contributo ai sensi dell’articolo 4 del decreto dirigenziale del 15 settembre 2020, devono essersi costituiti entro il 28 febbraio 2020 e, al momento della presentazione dell’istanza, devono esercitare un’attività di impresa identificata dai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12. L’attività deve essere primaria o prevalente, ma ciò non è tassativo se l’impresa è in grado di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.
Agenzie di animazione e villaggi turistici
Alle agenzie di animazione per feste e ai villaggi turistici, che possiedono i requisiti dettati dall’articolo 7, comma 2, del Dm Turismo del 24 agosto scorso, vanno, complessivamente, 10 milioni di euro.
Enti gestori siti speleologici e grotte
Due milioni di euro, invece, sono stanziati per i contributi a favore degli enti che gestiscono, a fini turistici, siti speleologici e grotte.
Come presentare le istanze
Le domande potranno essere compilate e trasmesse online, direttamente o da un delegato, dalle ore 12 del 15 e fino alle ore 17 del 29 ottobre 2021, tramite lo sportello telematico che sarà disponibile sul sito del ministero del Turismo, utilizzando le credenziali Spid o Cns e seguendo le apposite istruzioni contenute in un manuale operativo scaricabile.
Al termine della compilazione, sarà poi possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente, caricata e trasmessa sempre attraverso lo sportello telematico.
Il calcolo del contributo
Per consentire la determinazione della consistenza del sussidio, le agenzie di viaggio, di animazione, i tour operator e i villaggi turistici devono inserire nella domanda l’importo in euro dell’ammontare: del fatturato e dei corrispettivi (dei periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021) e dei ricavi relativi al 2019 e al 2020. Mentre le strutture ricettive sono tenute a riportare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al 2019 e al 2020, e gli enti gestori dei siti speleologici, l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione a fini turistici dei siti in questione e delle grotte (dei periodi compresi tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2019 e tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020), oltre ai ricavi conseguiti negli stessi anni.
L’assegnazione dei contributi non terrà conto della data di ricezione delle istanze e sarà definita in seguito all’istruttoria effettuata sulle domande pervenute.
Revoca del contributo
Nel caso in cui, in seguito ad accertamenti, vengano riscontrate irregolarità o la non veridicità dei dati inseriti, il sussidio può essere revocato e recuperato, con gli interessi e gli altri oneri dovuti dallo stesso ministero del Turismo.
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