Alimenti e bevande con aliquota ordinaria nella lap dance

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/05/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/05/2021


Classificazione:

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La prestazione di intrattenimento utilizzando somministrazione di alimenti e bevande è imponibile ai fini Iva nella misura ordinaria


Cassazione ordinanza n. 9975, depositata il 14 aprile 2021.

La prassi dell'ufficio (cfr. risoluzione n. 81/2007) che, in materia affine, ha osservato che l'attività di lap dance, che consiste in una peculiare forma di ballo erotico, svolto in appositi locali con l'utilizzazione di esecuzioni musicali normalmente non dal vivo, non è indicata espressamente né nell'elenco delle attività di intrattenimento, di cui alla Tariffa allegata al Dpr n. 640/1972, né nell'elenco delle attività spettacolistiche, di cui alla Tabella C, allegata al Dpr n. 633/1972.

La distinzione tra intrattenimento e spettacolo, va premesso, non è di poco momento ed ha precise ricadute nella disciplina fiscale.

Se l’intrattenimento, infatti, richiede la partecipazione attiva all’evento da parte del fruitore/cliente, lo spettacolo comporta prevalentemente una partecipazione passiva da parte dello spettatore.

Ebbene, le attività di intrattenimento sono soggette all’applicazione del regime speciale Iva ex articolo 74, comma 6 Dpr n. 633/1972, salvo opzione per il regime ordinario mentre le attività di spettacolo sono soggette ad Iva secondo i criteri ordinari, sebbene con peculiarità.

Intrattenimento, spettacolo e consumazioni: disciplina Iva

Ciò premesso, la prassi richiamata si occupa del trattamento tributario delle consumazioni connesse alle prestazioni di intrattenimento e spettacolo.

In questo senso, l'articolo 74-quater, comma 6-bis Dpr n. 633/1972 prevede che "ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".

Con circolare n. 28 del 4 agosto 2006, prosegue la prassi testé richiamata, è stato precisato che in forza della predetta norma "le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l'intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all'aliquota ordinaria pari al 20 per cento propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo".

La predetta circolare n. 28 ha chiarito, altresì, che l'articolo 74-quater, comma 6-bis richiamato si applica "sia nelle ipotesi in cui l'ingresso nelle discoteche o nelle sale da ballo sia gratuito, sia nelle ipotesi in cui venga imposto il pagamento di un corrispettivo e, quindi, in sostanza sia nel caso in cui venga adottata la formula «ingresso libero e consumazione obbligatoria», sia nell'ipotesi di ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria".

Ciò premesso, la sentenza in commento si è pedissequamente attenuta al disposto legislativo di riferimento, come interpretato anche dalla prassi dell'Agenzia delle entrate, nel senso che, posto che le prestazioni di somministrazione di bevande e alimenti assumevano un carattere meramente accessorio rispetto alle prestazioni di intrattenimento, quali erano qualificabili quelle in questione, svolte dalle ballerine con i clienti, alle prime era stata correttamente applicata l'aliquota Iva ordinaria del 20% anziché del 10 per cento.

 

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