Massoterapista Osteopata chiropratico e chinesiologo IVA e Fatturazione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/02/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/02/2026
Inquadramento fiscale dipende dalla prestazione, che deve rientrare tra quelle prestate nell’ambito di una professione sanitaria.
Risoluzine dell'Agenzia conferma che il massoterapista può applicare l’esenzione Iva prevista per le professioni sanitarie, in quanto attività vigilata e riconosciuta come arte ausiliaria delle professioni sanitarie.
Nessuna agevolazione, invece, per chi pratica osteopatia, chiropratica e chinesiologia, ossia professioni non riconosciute dalla legge come “sanitarie”.
Osteopata, chiropratico e chinesiologo devono quindi emettere fattura elettronica soggetta ad Iva mentre essendo esenti le prestazioni del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), lo stesso non può emettere FE con l'obbligo di inviare i dati al Sistema TS.
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