Massoterapista Osteopata chiropratico e chinesiologo IVA e Fatturazione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 25/02/2026

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/02/2026


Classificazione:

img_report

Inquadramento fiscale dipende dalla prestazione, che deve rientrare tra quelle prestate nell’ambito di una professione sanitaria.


Risoluzine dell'Agenzia conferma che il massoterapista può applicare l’esenzione Iva prevista per le professioni sanitarie, in quanto attività vigilata e riconosciuta come arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Nessuna agevolazione, invece, per chi pratica osteopatia, chiropratica e chinesiologia, ossia professioni non riconosciute dalla legge come “sanitarie”.

Osteopata, chiropratico e chinesiologo devono quindi emettere fattura elettronica soggetta ad Iva mentre essendo esenti le prestazioni del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), lo stesso non può emettere FE con l'obbligo di inviare i dati al Sistema TS.

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro