Detassazione aumenti retributivi la circolare 2/2026
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/02/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/02/2026
Chiarimenti sulle imposte sostitutive di favore introdotte dalla legge di bilancio 2026 per gli incrementi contrattuali e per gli importi connessi a lavoro notturno, festivo e per turni nel settore privato.
Con la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate fornisce le prime indicazioni operative sulle novità apportate dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025), sulla tassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Il comma 7 della legge di bilancio 2026, infatti, ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5 per cento. Il beneficio si applica solamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, che possedevano nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.
Chiarimenti anche sull’aliquota agevolata introdotta sempre dalla legge di bilancio 2026 a favore dei dipendenti privati sulle maggiorazioni e indennità pagate nel 2026 per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni.
Ndr: Tratto dal notiziario interfile 1/2026 a commento della legge di bilancio 2026:
Ricordiamo che i commi da 7 a 13 prevedono che per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali:
- 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell’anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026;
- 1% (rispetto al 5% previgente) sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo 1, c. 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell’importo fruibile;
- 15% sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti da Ccnl, per l’anno 2026 ed entro il limite annuo di 1.500 euro.
Questa disposizione è applicata dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività nel settore turistico, ricettivo e termale, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel 2025, a 40mila euro ed è fatta salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.
Anche per l’anno 2026, inoltre, si estende l’esenzione al 50% da imposte sui redditi per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato secondo piani aziendali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (articolo 6, comma 1 terzo periodo, legge n. 76/2025).
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