Alimenti e bevande l'aliquota IVA cambia tra cessione e somministrazione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/02/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/02/2019
La cessione sconta l’aliquota Iva applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene venduto; la somministrazione è assoggettata all’aliquota del 10 percento
l principio di diritto n. 9/2019, in merito all’applicazione dell’articolo 16 (“Aliquote dell’imposta”) del Dpr 633/1972, sancisce che, ai fini del corretto inquadramento fiscale, occorre distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla cessione dei medesimi beni.
Infatti, il contratto di somministrazione di alimenti e bevande, a differenza delle cessioni, è inquadrato tra le fattispecie assimilate alle prestazioni di servizi dall’articolo 3, comma 2, n. 4), Dpr 633/1972, ed è caratterizzato dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare” (risoluzione 103/2016).
Inoltre, mentre la somministrazione di alimenti e bevande è assoggettata all’aliquota del 10% (n. 121) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972), la cessione sconta l’aliquota prevista per la singola tipologia di bene venduto.
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