Aliquota Imu all’11,4%, anche senza delibera 2021

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/09/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/09/2021


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La norma che stabilisce una espressa deliberazione confermativa del consiglio comunale si riferisce solo al 2020, primo anno di applicazione della nuova disciplina


Se la maggiorazione dell’aliquota Imu dello 0,08% è stata espressamente confermata dalle delibere consiliari ininterrottamente dal 2015 al 2019, in qualità di maggiorazione Tasi, e per il 2021 il Comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia, vengono convalidate automaticamente tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante dall’applicazione della maggiorazione dello 0,08 per cento.
Lo ha chiarito il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 8/Df firmata ieri, 21 settembre, dalla direttrice generale, Fabrizia Lapecorella, rispondendo a un quesito riguardante la possibilità di applicare per il 2021 la maxi-aliquota dell’imposta municipale propria deliberata nel 2020.

Si tratta della maggiorazione Tasi dello 0,8‰ prevista per gli anni dal 2015 al 2019 e poi inglobata nella “nuova Imu”, come stabilito dall’articolo 1, comma 755 della legge di bilancio 2020, che ha previsto una “espressa deliberazione del consiglio comunale” confermativa, esclusivamente per il anno 2020, primo anno di applicazione della nuova disciplina.

In questo modo, chiarisce la risoluzione, il legislatore ha chiesto agli enti locali di manifestare espressamente per l’anno 2020, con delibera pubblicata sul sito internet del dipartimento delle Finanze, la volontà di confermare l’ex maggiorazione Tasi, valida prima dell’entrata in vigore della “nuova Imu”.

A questo punto, continua la nota del dipartimento, la maxi aliquota dell’1,14% è applicabile anche per il 2021, anche senza una esplicita deliberazione comunale di conferma della maggiorazione dello 0,08%, purché confermata fino al 2020. Una volta superato l’anno di transizione tra i due regimi, la maggiorazione diventa a tutti gli effetti un’aliquota Imu con lo stesso regime giuridico delle altre aliquote. In pratica, si applicano le regole generali che prevedono la conferma tacita delle aliquote  nell’anno precedente. La conferma del principio per cui in assenza di delibera delle aliquote Imu per il 2021 valgono quelle adottate per il 2020 è inserita nel comma 767 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 in base al quale “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente”.

E in più, come stabilito dal citato comma 755, i Comuni negli anni successivi al 2020 possono solo ridurre la maggiorazione Imu, con la conseguenza che la delibera comunale va adottata e pubblicata solo in questo caso. Pertanto, in assenza dell’approvazione delle aliquote Imu per l’anno 2021, si ritengono confermate in automatico tutte le aliquote approvate per il 2020, inclusa l’aliquota maggiorata dell’1,14%, risultante dall’applicazione della maggiorazione dello 0,08 per cento.

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