Aliquota Iva ordinaria i servizi aggiuntivi al trasporto passeggeri

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/07/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/07/2019


Classificazione:

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Le prestazioni che non sono destinate a integrare e completare l’attività principale di mobilità dei passeggeri, ma soddisfano esigenze diverse sono rilevanti ai fini impositivi


Le attività di animazione, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di gite o di guida turistica, che una società di trasporto passeggeri intende aggiungere alla sua attività principale, dal punto di vista fiscale sono qualificate come prestazioni generiche da assoggettare a Iva con aliquota del 22 per cento. E’ la risposta dell’Agenzia, contenuta nell’interpello n. 225/2019, alla società istante che chiede il corretto trattamento Iva da applicare a una gamma di nuovi servizi che intende offrire in occasione della stagione estiva.

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