ALIQUOTE IVA IN DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/10/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/10/2021
Trattamento tributario delle consumazioni connesse alle prestazioni di intrattenimento e spettacolo.
L'articolo 74-quater, comma 6-bis Dpr n. 633/1972 prevede che "ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte".
Con circolare n. 28 del 4 agosto 2006, è stato precisato che in forza della predetta norma "le consumazioni obbligatoriamente imposte nelle sale da ballo e nelle discoteche da imprese che svolgono quale attività principale l'intrattenimento o lo spettacolo sono soggette all'aliquota ordinaria pari al 20 per cento (ora 22%) propria delle prestazioni di intrattenimento e spettacolo".
La predetta circolare n. 28 ha chiarito, altresì, che l'articolo 74-quater, comma 6-bis richiamato si applica "sia nelle ipotesi in cui l'ingresso nelle discoteche o nelle sale da ballo sia gratuito, sia nelle ipotesi in cui venga imposto il pagamento di un corrispettivo e, quindi, in sostanza sia nel caso in cui venga adottata la formula «ingresso libero e consumazione obbligatoria», sia nell'ipotesi di ingresso a pagamento e consumazione obbligatoria".
Resta applicabile l'IVA ridotta al 10% sulle consumazioni non obbligatorie (vedi anche SIAE Circolare 28/2006)
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