Annullamento dei debiti in riscossione fino a cinquemila euro

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/04/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/04/2021


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Serve un provvedimento attuativo per l'annullamento dei singoli carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo


L’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, di importo non superiore a 5mila euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010, riguarda i soli soggetti, persone fisiche e non, con reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro.

A disciplinare la nuova procedura di stralcio dei debiti è l’articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto legge Dl n. 41/2021.

La concreta attuazione della norma è demandata a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto “Sostegni” e con il quale saranno definite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

I debiti cancellati
Oggetto di annullamento sono i debiti che presentano contemporaneamente queste caratteristiche:

  • al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Dl 41/2021, hanno un importo residuo di 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (nel computo non vanno considerati gli interessi di mora e l’aggio di riscossione), quindi anche ruoli originariamente più consistenti, rientrati sotto soglia in seguito, ad esempio, a un provvedimento di autotutela o al pagamento di alcune rate
  • risultano dai singoli carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo (non anche le somme pretese tramite ingiunzione fiscale, notificata in proprio dagli enti territoriali – comuni, province, regioni – o attraverso un concessionario locale). Rileva, quindi, non la data di notifica della cartella al debitore, ma quella, antecedente, di consegna del ruolo all’agente della riscossione da parte dell’ente creditore.

Per espressa previsione normativa, l’operazione ricomprende anche i debiti eventualmente presenti nei piani di pagamento relativi alle precedenti definizioni agevolate “rottamazione-ter” dei ruoli (articolo 3, Dl n. 119/2018 e articolo 16-bis, Dl n. 34/2020) e “saldo e stralcio” degli omessi versamenti (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018).

Invece, sono fuori dal perimetro di applicazione della disposizione agevolativa e non possono beneficiare dell’annullamento automatico:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea
  • i debiti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (fondamentalmente, i dazi doganali applicati alle importazioni provenienti dall’esterno dell’Ue e le imposte sulla produzione di zucchero all’interno dell’Ue)
  • l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

La platea dei beneficiari
L’annullamento automatico dei debiti fino a 5mila euro non avverrà in maniera generalizzata, ma è rivolto a una platea circoscritta di soggetti. È, infatti previsto, che a fruirne saranno soltanto:

  • le persone fisiche che, nel 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30mila
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

In attesa del decreto ministeriale
Dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (23 marzo 2021) e fino a quella dell’annullamento effettivo dei debiti, che sarà stabilita dal decreto ministeriale di attuazione, sono sospesi:

  • la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, sempre alla data del 23 marzo 2021, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010. Lo stop riguarda tutti i debitori, non solo quelli in possesso del requisito reddituale per beneficiare dell’annullamento
  • i relativi termini di prescrizione.

Eventuali somme versate prima della data dell’annullamento non saranno rimborsate, restando definitivamente acquisite.

Uno sguardo al futuro
Il comma 10 dell’articolo 4 del decreto “Sostegni” detta, infine, una disposizione finalizzata alla revisione della disciplina dei crediti di difficile esazione e all’efficientamento del sistema della riscossione: entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dl, il ministro dell’Economia e delle Finanze trasmetterà al Parlamento una relazione con i criteri individuati per modificare il meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi.

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