Le polizze Long Term Care detraibili

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/08/2026

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/08/2026


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Per le assicurazioni che coprono la perdita di autonomia personale nella vita quotidiana, una detrazione del 19% del costo sostenuto entro una spesa è di 1.291,14 euro


Nella categoria dei premi di assicurazione che danno diritto a una detrazione fiscale sono incluse le spese per i contratti di assicurazione che coprono il rischio di perdita dell’autonomia personale negli atti della vita quotidiana, che consentono di fruire di una detrazione d’imposta del 19% della spesa sostenuta, fino a un tetto massimo per il costo di 1.291,14 euro . L’agevolazione è subordinata a specifici requisiti previsti dalla legge e dalle caratteristiche della copertura assicurativa, tra cui l’assenza della facoltà di recesso da parte dell’impresa assicuratrice.
Il versamento dei premi relativi alle assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza dà diritto alla detrazione se il contratto presenta due requisiti essenziali:

  • l’impresa assicuratrice non può recedere dal contratto
  • la polizza deve rispettare le caratteristiche individuate dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2000.

Cosa si intende per non autosufficienza

Il decreto ministeriale individua espressamente gli atti della vita quotidiana rilevanti ai fini della detrazione. Si tratta delle normali attività quotidiane relative alla soddisfazione dei bisogni primari della persona, come nutrirsi, espletare le funzioni fisiologiche, curare l’igiene personale, deambulare, vestirsi. È considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa oppure che non è in grado di svolgere, anche solo parzialmente, una o più delle attività indicate.

Le caratteristiche dei contratti di assicurazione

Le coperture possono essere stipulate nell’ambito di un’assicurazione malattia oppure di un’assicurazione sulla vita. In ogni caso il rischio deve essere assicurato per l’intera vita dell’assicurato. Quando la polizza è inquadrata nell’assicurazione malattia, tale requisito si considera soddisfatto se il contratto ha durata decennale e prevede il rinnovo obbligatorio da parte della compagnia a ogni scadenza, senza possibilità di recesso.
Nel caso delle polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura deve riguardare almeno l’intera durata del rapporto di lavoro dell’assicurato.
I contratti devono, inoltre, disciplinare i diritti dell’assicurato in materia di recesso e riduzione della prestazione assicurata. Le imprese possono prevedere la revisione dei premi, purché ciò avvenga a intervalli non inferiori a cinque anni e sulla base dell’andamento statistico della collettività assicurata.

Le polizze con più coperture

Particolare attenzione va posta alle polizze che comprendono più rischi assicurati.
La documentazione contrattuale deve, infatti, evidenziare separatamente la quota di premio riferibile alla copertura del rischio di non autosufficienza. Ciò vale anche per i contratti che prevedono la possibilità di riscatto: soltanto la parte di premio imputabile alla specifica garanzia agevolata può beneficiare della detrazione fiscale.

Limiti di spesa e codici da indicare in dichiarazione

Per i premi relativi al rischio di non autosufficienza il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari a 1.291,14 euro per ciascun periodo d’imposta. Tale importo deve essere considerato al netto:

  • dei premi relativi alle assicurazioni per il rischio di morte o invalidità permanente (riportate con i codici 36 e 51, in base alla data di stipula del contratto)
  • dei premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo (riportate con i codici 38 e 52, sempre in base alla data di stipula del contratto).

Fra le somme da portare in detrazione relative ai premi assicurativi versati, devono essere considerate anche quelle eventualmente indicate nella certificazione unica 2026 (nel campo Oneri detraibili, punti da 341 a 352) con i codici di spesa 39 e 53, a seconda del periodo considerato.

Al momento della dichiarazione dei redditi, i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana devono essere riportati nei righi E8/E10 (tutti intitolati Altre spese) del modello 730/2026, e nei righi da RP8 a RP13 (sempre intitolati Altre spese) del modello Redditi Pf 2026, riportando in entrambi i modelli i codici di spesa 39 (per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024) e 53 (per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025).

Riduzione della detrazione in base al reddito

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 trovano applicazione le nuove regole che, per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, modulano l’ammontare delle detrazioni in funzione del reddito e del numero dei figli fiscalmente a carico. La detrazione dall’imposta lorda per le spese menzionate non è soggetta ad alcuna riduzione per i contratti di assicurazione stipulati entro il 31 dicembre 2024. Resta fermo che dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro; nel caso in cui tale soglia venga superata, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Pagamenti tracciabili e documentazione

La detrazione è riconosciuta solo se il premio è stato pagato con strumenti tracciabili, quali bonifico bancario o postale, carta di debito, carta di credito, PagoPA o altri mezzi di pagamento ammessi dalla normativa. Il pagamento con mezzi tracciabili deve essere attestato dalla compagnia di assicurazione. Ai fini dei controlli, il contribuente deve conservare:

  • le ricevute di pagamento dei bollettini o la quietanza della compagnia assicurativa con la data di pagamento
  • la documentazione che attesta l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili
  • il contratto di assicurazione oppure una certificazione rilasciata dall’impresa assicuratrice dalla quale risultino i requisiti richiesti dalla normativa (dati del contraente e dell’assicurato; tipologia di contratto; decorrenza) e gli importi fiscalmente rilevanti.

La corretta conservazione di tali documenti è indispensabile per dimostrare il diritto alla detrazione in caso di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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