ARCHIVI OTTICI RESTANO I DUBBI
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/03/2004
Autore: Fossati Saverio Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 69 del 10/03/2004 pag. 31
Classificazione:
Leggi collegate:
D.M. (23-01-2004) - Archiviazione digitale
Nuova delibera della Cnipa sull'archiviazione ottica è la n. 11/2004 del 19.2.04 GU 57 del 9.3.2004 che aggiorna la precedente Aipa 42/2001. Accenno al rebus dell'intervento del pubblico ufficiale. ./
La delibera si interseca col decreto del 23 gennaio in materia di archiviazione dei documenti fiscali.
L'apposizione della marca temporale e della firma digitale da parte del pubblico ufficiale (notaio) sembra obbligatoria solo per i documenti unici, mentre per i documenti cartacei non unici (es. le fatture) non serve il notaio.
A questo punto urge determinare quali sono i doc. unici e non ai fini tributari.
L'apposizione della marca temporale e della firma digitale da parte del pubblico ufficiale (notaio) sembra obbligatoria solo per i documenti unici, mentre per i documenti cartacei non unici (es. le fatture) non serve il notaio.
A questo punto urge determinare quali sono i doc. unici e non ai fini tributari.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro