Auto aziendali difficile evitare l’extra del 5% per allestimento e optional
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/11/2026
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/11/2026
In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci aumenta il valore dell’automobile fringe benefit
l’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir come modificato dall’articolo 2, c. 1, del decreto legislativo 148/2026, prevede che il valore dell’auto quale fringe benefit sia aumentato del 5% in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore.
La norma
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti.
La predetta percentuale e' ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, e' incrementato del 5 per cento;
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