PARTITA IVA FAI DA TE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/11/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 07/11/2026
Nuovo servizio che consentirà l'apertura in autonomia a professionisti e artisti.
Definito col provvedimento del 5 novembre 2026 il nuovo servizio dedicato agli artisti e ai liberi professionisti che desiderano aprire la propria partita Iva. La nuova procedura, presto disponibile nell’area riservata del sito istituzionale, si aggiunge ai canali già disponibili e consentirà, attraverso un percorso guidato, di compilare e presentare online la dichiarazione di inizio attività semplificando l’adempimento ai contribuenti.
Un provvedimento di semplificazione che potrebbe far più danni che apportare semplificazioni, per un semplice contribuente, non è infatti così immediato capire se l'attività che vuole intraprendere è di lavoro autonomo di impresa, solo nel primo caso si potrebbe pensare di attivare autonomamente la partita IVA, in questo caso non servirà l'iscrizione al registro imprese (CCIAA).
In ogni caso, l'attivazione del servizio verrà comunicata con un apposito avviso sul sito dell’Agenzia delle entrate.
A partire da quel momento, la procedura consentirà di compilare e presentare online la dichiarazione di inizio attività attraverso un percorso guidato, senza dover scaricare software né predisporre modelli cartacei o file telematici, semplificando al contribuente l’adempimento degli obblighi fiscali.
Il provvedimento, definisce le modalità di accesso e di utilizzo del nuovo servizio, che permetterà di presentare la dichiarazione di inizio attività prevista dall’articolo 35 del Dpr n. 633/1972 a condizione che non sia iniziata da oltre 30 giorni.
Accedendo al servizio nella propria area riservata mediante Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), il contribuente, dopo aver inserito le informazioni richieste o aver, eventualmente, modificato quelle già rese disponibili, potrà inviare la sua dichiarazione di inizio attività.
A seguito dell’invio, sarà possibile consultare e scaricare la ricevuta che riporta il numero di partita attribuito oppure, nei casi in cui la dichiarazione non possa essere accolta, una comunicazione con i motivi del mancato accoglimento. La disponibilità dei documenti sarà comunicata mediante un avviso nell’area riservata del singolo contribuente sul sito dell’Agenzia e anche con un messaggio trasmesso tramite l’App IO.
Chi può utilizzare il servizio
Il servizio è rivolto alle persone fisiche che iniziano nel territorio dello Stato l’esercizio di un’arte o professione per la quale:
- non sia prevista l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (Rea)
- non sussista l’obbligo di presentare la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa, prevista dall’articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007.
Le due condizioni sono autonome, poiché l’obbligo di presentare la Comunicazione unica può sussistere anche quando il soggetto è esonerato dall’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Rea, qualora tale comunicazione debba essere utilizzata anche gli adempimenti previdenziali o assistenziali connessi all’avvio dell’attività.
Il contribuente può consultare l’elenco dei codici Ateco ammessi disponibile all’interno del servizio e verificare se l’attività che intende svolgere rientra tra quelle previste dalla procedura.
Attenzione però: la presenza del codice Ateco nell’elenco non determina, da sola, la qualificazione dell’attività come artistica o professionale.
La qualificazione dipende dalle caratteristiche concrete e dalle modalità con cui l’attività viene esercitata. Se l’attività assume natura d’impresa oppure è soggetta a obbligo di Comunicazione unica, la nuova procedura non può essere utilizzata e gli adempimenti devono essere assolti attraverso la Comunicazione unica d’impresa.
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