Attività di intrattenimento versamento entro il 16 del mese successivo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/06/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/06/2023


Classificazione:

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Il consueto versamento a cadenza mensile dovrà essere effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente, oppure tramite intermediario abilitato


Scadenza per i soggetti che esercitano attività di intrattenimento. Entro il 16 dovranno versare l’imposta per le attività svolte con continuità nel mese precedente.

L’appuntamento riguarda le seguenti categorie di contribuenti:

  • lavoratori autonomi, titolari di partita Iva iscritti e non iscritti agli albi professionali
  • società di persone, società semplici Sin nome collettivo, Società in accomandita semplice, studi associati
  • società di capitali ed enti commerciali, Spa, Srl, cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società.

L’intrattenimento per il quale è dovuta l’imposta riguarda le attività che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento e implicano la partecipazione attiva all’evento (Tariffa allegata al Dpr n. 640/1972) a differenza delle attività di spettacolo che si caratterizzano per la presenza passiva dello spettatore.

Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia, tramite Fisconline o Entratel. Negli altri casi il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia.

Il codice tributo per il versamento è 6728.

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