Auto a uso promiscuo addebito esente fino al fringe benefit convenzionale
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/01/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/01/2026
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente
Il costo addebitato al dipendente quale contributo al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef solo per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.
L’eventuale parte residua del costo dell'auto trattenuta dalla società sul premio variabile corrisposto al dipendente concorre alla formazione dell’imponibile.
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