Autotrasportatori deduzioni forfetarie 2023
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/06/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/06/2023
Devono essere riportate, specificano le Entrate, nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2023 PF e SP utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17
MEF Comunicato stampa del 16 giugno 2023.
Stabilite le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) a favore degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2022.
48 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è la deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2022.
La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
L’agevolazione è prevista anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.
Con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate precisa, con un comunicato, che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir) va riportata:
nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2023 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito
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