AUTOTRASPORTATORI LE DEDUZIONI FORFETTARIE 2018
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/07/2018
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 17/07/2018
Gli importi delle deduzioni forfettarie e la misura del recupero del contributo al Ssn con le indicazioni per la loro esposizione nel modello Redditi
Oltre ogni termine arrivano le indicazioni, la deduzione forfetaria ammonta a 38,00 euro per ogni trasporto effettuato dall’imprenditore oltre il territorio comunale, mentre resta invariata la percentuale del 35% per quelli interni.
Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle entrate chiarisce, inoltre, come e dove queste somme debbano essere indicate nella dichiarazione dei redditi 2018. Confermata anche la stessa misura dell’anno scorso per il bonus, fino a 300 euro per ciascun veicolo, per il recupero del contributo al Ssn.
Deduzioni forfetarie e dichiarazione
Per ciascun trasporto, effettuato personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2017, nella misura di 38,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del medesimo comune, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale.
Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle entrate chiarisce che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 Pf e Sp, utilizzando, nel rigo RF55, i codici 43 e 44, e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello.
I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del comune e alla deduzione per i trasporti oltre il territorio comunale.
Credito d’imposta per il recupero del contributo al Ssn
Le imprese di autotrasporto merci (per conto terzi e per conto proprio) possono recuperare – nel 2018 – fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, mediante compensazione in F24, le somme versate nel 2017 come contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile relativa ai danni derivanti dalla “circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate”. Anche quest’anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo 6793.
http://www.fiscooggi.it/files/u4/rassegnastampa/1_25.pdf
Indietro