BARBIERE SENZA RICEVUTA IN OSPEDALE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/12/2017
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 15/12/2017
Per le prestazioni rese in un ospedale, un barbiere non è tenuto al rilascio della ricevuta fiscale.
è espressamente previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione delle prestazioni effettuate, in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni (articolo 2, lettera r, Dpr 696/1996).
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