Benefit del piano aziendale: detassabile se ha rilevanza sociale

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/12/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/12/2019


Classificazione:

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Piano di welfare aziendale, corsi di lingue, trattamenti estetici, amministratori senza compenso.


Con la risposta n. 522 del 13 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti sul corretto trattamento fiscale per determinati benefit previsti da un piano di welfare aziendale a favore del personale.

L’istante rappresenta che i benefit in questione, precisamente dei trattamenti estetici e dei corsi di lingua in favore dei familiari al di fuori dell’orario scolastico, sono destinati a tre lavoratori dipendenti della società e tre membri del consiglio di amministrazione. Di questi ultimi solo uno percepisce il reddito di lavoro dipendente, mentre gli altri due lavorano a titolo gratuito e sono titolari di altri redditi.

Di conseguenza, la società istante chiede se il regime di detassazione previsto per i piani di welfare aziendale possa valere anche per i benefit a favore degli amministratori che non percepiscono compensi, se i trattamenti estetici possono essere esclusi dal reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir e se la relativa Iva è detraibile, ai sensi dell’articolo 19 del Dpr n. 633/1972 e, infine, se i corsi di lingua siano anch’essi esclusi dalla base imponibile.

Sui temi rappresentati dall’istante, disposizioni normative, prassi e giurisprudenza dettano una disciplina chiara e dei principi omogenei, di cui l’Agenzia delle entrate fornisce un quadro puntuale.

L’Agenzia chiarisce, riguardo il primo quesito, che i benefit a favore degli amministratori che non percepiscono alcun compenso devono essere inclusi nel reddito di lavoro dipendente. In particolare, ricorda che l’articolo 51, comma 2 del Tuir, prevede una deroga al principio della tassabilità del reddito di lavoro dipendente per “l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1dell'articolo 100” (articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir) e per “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari” (articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir).

Nel caso in esame, rileva l’Agenzia, manca la “generalità” o la “categoria” dei dipendenti, dal momento che i membri del consiglio di amministrazione sono tre e uno solo è retribuito per l’incarico dalla società.

Fra l’altro è anche plausibile ritenere che tali benefit assolvano a una vera e propria funzione remunerativa per i due amministratori che lavorano a titolo gratuito.

Il regime di favore, infatti, non deve tradursi in un aggiramento della corretta determinazione del reddito di lavoro dipendente (vedi anche circolare n. 28/2016). Perché ci sia detassazione, infatti, l’offerta deve essere rivolta alla “generalità” o “categoria” dei dipendenti e, precisa l’amministrazione, il legislatore non riconosce l'applicazione della norma ogniqualvolta le somme o i servizi sono ad personam o costituiscono vantaggi solo per singoli e ben individuati lavoratori.

In sostanza, i benefit erogati ai membri del consiglio di amministrazioni non possono fruire del regime di esclusione dal reddito.

 

Per quanto riguarda i trattamenti estetici, l’Agenzia precisa che anche tali erogazioni non possono godere del regime di favore, in quanto non fanno parte di opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, come richiesto dall’articolo 100, comma 1 del Tuir.

Mancando il requisito della rilevanza sociale, a tali benefit non si può applicare il regime di detassazione previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir.

Anche sulla detraibilità dell’Iva l’Agenzia rileva che, nel caso in esame, manca del tutto il requisito dell’inerenza, non avendo i trattamenti estetici alcun rapporto di strumentalità tra l’esercizio dell’attività svolta dal soggetto passivo e l’utilizzo del bene o servizio, come stabilisce la norma (articolo 19, Dpr n. 633/1972) e, di conseguenza, l’imposta assolta per l’acquisto non è detraibile.

Sul tema anche l’ordinanza della Cassazione n. 23817/2017 ha ribadito, ai fini della detraibilità dell’Iva, la necessaria strumentalità del bene rispetto all’attività svolta. Le attività della società, infatti, non hanno nulla a che vedere con l'acquisto di trattamenti estetici da offrire quali benefit agli amministratori e dipendenti.

Infine, conclude l’Agenzia, non concorrono alla formazione del reddito e rientrano, invece, tra i benefit in esame, i rimborsi dei corsi di lingua a favore dei familiari dei lavoratori da effettuare al di fuori del circuito scolastico, vista la formulazione ad ampio raggio della stessa norma che prevede il beneficio (articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Tuir), ricomprendendo tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura (di natura pubblica o privata) che li eroga.

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