BENI E SERVIZI ACQUISTABILI CON UTILIZZO DEL PLAFOND
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/11/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 24/11/2018
Limitazioni all'utilizzo del plafond per immobili e per i beni con IVA indetraibile.
I vincoli sono riassunti nella circolare n. 145/98 emanata a commento della Legge 18 febbraio 1997, n. 28 sul recepimento della Direttiva 95/7/CE concernente semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali e modifiche alla disciplina del plafond.
La circolare recita quanto segue:
"3) Ampliamento dell'utilizzazione del plafond a tutti gli acquisti di beni e servizi ed importazioni di beni con la sola esclusione dei fabbricati e delle aree edificabili.
Poiche' nelle attuali disposizioni non si riscontra piu' alcun riferimento all'intento, da parte dell'operatore economico, di esportare i beni o di inviarli in altro Stato comunitario, ne consegue che, rispetto al passato, l'agevolazione si rende applicabile anche ai beni ammortizzabili, ai beni acquisiti in leasing ed all'acquisto delle spese generali, a nulla rilevando, per queste ultime, la loro inerenza o meno con l’attività agevolata (cfr. Circolare n. 12 del 9 aprile 1981 della soppressa Dir. Gen. delle Tasse)
Ovviamente, nel caso di utilizzo del c.d. "plafond vincolato" (costituito in capo al cedente-cessionario nell'ipotesi di operazione triangolare e in capo al commissionario nell'ipotesi di cessioni all'esportazione tramite commissionari), è evidente che non si può prescindere dalla destinazione estera dei beni acquistati e dal rispetto delle altre condizioni previste (esportazione dei beni allo stato originario ed entro i sei mesi dalla consegna).
Permane, in ogni caso, il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto avente per oggetto la loro costruzione o di leasing; e cio' in quanto, ancorché' la disposizione di cui alla lettera c) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633 escluda espressamente dal beneficio solo le cessioni di fabbricati, l'esclusione è evidentemente da estendere a tali modalità di acquisizione dei fabbricati stessi, che realizzano un effetto equivalente
Si ricorda, altresì, che non possono essere acquistati senza applicazione dell'imposta i beni ed i servizi per i quali l'IVA è indetraibile ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972
Infine, resta l'obbligo per l'operatore interessato, in presenza di un pro-rata di indetraibilità, di decurtare del corrispondente ammontare la parte di plafond utilizzabile;"
Indietro