Beni per l’assistenza conferiti al trust
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/02/2016
Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/02/2016 pag. 45
Classificazione:
Il primo riconoscimento del trust dal legislatore italiano, non solo sotto il profilo tributario, potrebbe venire dall’approvazione del disegno di legge n. 2232 sulle persone con disabilità grave.
L Ddl 2232 si occupa infatti dei trust istituiti «in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» che perseguano come «finalità esclusiva», espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, «l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito».
Questi trust dovrebbero essere contraddistinti da alcune salienti caratteristiche. Anzitutto, l’atto costitutivo dovrebbe:
essere confezionato mediante atto pubblico; identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti (disponente, beneficiario, trustee, guardiani) e i rispettivi ruoli;
Questi trust dovrebbero essere contraddistinti da alcune salienti caratteristiche. Anzitutto, l’atto costitutivo dovrebbe:
essere confezionato mediante atto pubblico; identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti (disponente, beneficiario, trustee, guardiani) e i rispettivi ruoli;
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