BIKE SHARING CON PAGAMENTO AUTOMATIZZATO CONO SCONTRINO O RICEVUTA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/10/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/10/2019


Classificazione:

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Nessun esonero dalla emissione di scontrino o ricevuta fiscale per il bike sharing


Risposta 396/2019.

l'istante ritiene che i servizi resi possano essere ricompresi tra i"servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa,arte o professione" di cui all'articolo 22, comma 6-ter, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2015 ha disposto l'esonero da qualunque obbligo di certificazione.

Secondo l'agenzia il servizio di bike sharing non è riconducibile ai servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa,arte o professione.

Ne deriva, quindi, che l'istante ha l'onere di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale.

Qualora in possesso del codice fiscale del cliente, si potrebbe sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.

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