BLACK LIST La violazione già contestata non è sanabile con l’integrativa
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/04/2016
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/04/2016
Classificazione:
Soltanto a partire dal periodo d’imposta 2016, la mancata indicazione del costo non costituirà più violazione sanzionabile, in quanto la legge di stabilità per il 2016 ha abrogato il regime
L’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi relativi alle operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi black list non può essere sanata da una dichiarazione integrativa presentata dopo la contestazione della violazione o dopo l’avvio di operazioni di verifica nei confronti del contribuente.
Inoltre, fino al periodo d’imposta 2015, le violazioni al regime dei costi black list dovranno essere sanzionate in misura proporzionale del 10% dei componenti negativi non indicati e non con la più grave sanzione della totale indeducibilità dei costi, anche per omissioni anteriori all’entrata in vigore della legge più favorevole, in applicazione del principio del favor rei.
Inoltre, fino al periodo d’imposta 2015, le violazioni al regime dei costi black list dovranno essere sanzionate in misura proporzionale del 10% dei componenti negativi non indicati e non con la più grave sanzione della totale indeducibilità dei costi, anche per omissioni anteriori all’entrata in vigore della legge più favorevole, in applicazione del principio del favor rei.
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