BONUS E SUPERBONUS EDILIZI 110% INTERROGAZIONI DEL 30 E 31 MARZO 2022

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/04/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 12/04/2022


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Interrogazioni in materia di bonus e superbonus edilizi con risposte previste per il 13 aprile 2022


La VI Finanze al termine dell’esame del Def, mercoledì pomeriggio, la Commissione proseguirà l’esame di alcune interrogazioni tra cui segnaliamo, quelle in materia di bonus edilizi e 110%

  • la n. 5-7813, che sollecita chiarimenti per l'accesso ai benefici fiscali del Superbonus
  • la n. 5-7819, con una richiesta di consulenza tecnica specifica sui requisiti per l’accesso ai bonus edilizi.

5-7813 sarebbe opportuno chiarire:

1) se la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge n. 234 del 2021, che ha modificato il comma 8-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, si applica anche agli edifici condominiali, ante e post intervento, oggetto di «sisma bonus acquisti» di cui all'articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013;

2) se i valori in tabella A, allegata al decreto del Ministero della transizione ecologica 14 febbraio 2022, recante i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici, riportati al netto di Iva, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, si intendono al netto anche dei costi delle opere provvisionali quali l'allestimento del cantiere e la messa in sicurezza in quanto ricomprese tra le opere di installazione e manodopera e se i citati costi accessori devono essere comunque esplicitati nel computo metrico ai fini dell'asseverazione specificando ad esempio quante uomo-ore sono necessarie per la posa in opera di serramenti, i trasporti e gli eventuali ponteggi;

3) con circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel caso di sconto in fattura non si applica lo split payment alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relative a interventi, tra cui quelli ammessi al superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp); al fine di evitare la necessità di anticipazione del versamento Iva da parte dei soggetti passivi, sarebbe utile chiarire, in caso di sconto in fattura, l'esonero dall'applicazione anche del meccanismo del reverse charge per le operazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che rientrano nell'ambito della disciplina del Superbonus rese nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

4) se, al fine di evitare il versamento Iva al fornitore, qualora si proceda con lo sconto in fattura, nel caso di applicazione del meccanismo Iva pro-rata, alla luce della risposta fornita dall'Amministrazione finanziaria con interpello n. 118 del 2022 che limita lo sconto in fattura al solo imponibile (essendo al momento di emissione della fattura il pro-rata provvisorio), sia possibile prevedere che la società possa dichiarare al fornitore la percentuale di detrazione Iva che è tenuta ad applicare in via provvisoria, così che il fornitore conceda lo sconto per l'importo dell'imponibile e dell'Iva indetraibile sulla base della dichiarazione ricevuta e la società possa pagare al fornitore soltanto l'Iva provvisoriamente detraibile, con l'eventuale successivo conguaglio, da parte della committente, in sede di dichiarazione dei redditi allorquando sarà determinata la misura definitiva del pro-rata di detrazione Iva;

5) se nel caso di vendita di unità in condominio, nel corso di lavori condominiali, con bonus edilizio ordinario al 50 per cento, il nuovo acquirente goda della detrazione per le residue rate poste a carico della sua proprietà dallo stesso pagate;

6) se il superbonus si applica anche sugli immobili cosiddetti fiscalizzati, già assoggettati all'Imu, nel caso i beneficiari abbiano provveduto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alternative alla demolizione, quando questa non può avvenire senza pregiudicare la parte conforme dell'edificio –:

se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano fornire puntuali chiarimenti in merito ai punti rappresentati in premessa.
(5-07813)

 

Abitazioni comunicanti

5-7819 tra le varie problematiche emerse con riguardo alla possibilità di usufruire del Superbonus 110 per cento, figura anche quella esemplificata qui di seguito, che in effetti — come emerge da fonti di stampa — si riscontra in casi ricorrenti;

un cittadino, coniugato in regime di separazione dei beni, è proprietario esclusivo di una unita immobiliare posta al piano rialzato di un condominio verticale composto da x piani e n. y unità immobiliari. L'immobile è contiguo ad un'altra unità immobiliare di proprietà esclusiva della coniuge e soggetta a Imu come seconda casa.

Entrambi gli appartamenti sono di categoria A/3, «funzionalmente indipendenti» in quanto ognuna è «... dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva» e contatori autonomi e di un «... accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva» (nella fattispecie trattasi di un passo carraio esclusivo) come definito nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020. Le unità immobiliari, acquistate in periodi diversi, nel 2012 sono state oggetto di interventi edilizi di manutenzione che, tra l'altro, hanno visto la realizzazione di un varco di comunicazione tra le due unità immobiliari tale da renderle accessibili internamente, mantenendo però, ciascuna, un proprio sub, come risulta dall'annotazione presente nella visura catastale («Porzione di u.i.u. unita di fatto con quella di Foglio xxx Part. yyy Sub. zzzz. Rendita attribuita alla porzione di u.i.u. ai fini fiscali») e separate tutte le dotazioni impiantistiche vale a dire i contatori di acqua, gas e luce che sono rimasti attivi per ciascun appartamento ed intestati ai singoli proprietari. Il cittadino de quo intende realizzare su entrambe le unità interventi di efficientamento energetico mediante il cambio di entrambe le caldaie con sistemi a pompa di calore quali interventi trainanti e la sostituzione degli infissi, l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e di una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici quali interventi trainati –:

se gli interventi sopra descritti possano essere effettuati su entrambe le 2 unità immobiliari funzionalmente indipendenti, seppur comunicanti tra di loro, e rientrare nel disposto di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 («decreto Rilancio») e, conseguentemente se sia possibile considerare il limite massimo di spesa previsto applicandolo a ciascuna delle due unità immobiliari «funzionalmente indipendenti»;

in caso non fosse possibile usufruire del Superbonus 110 per cento per entrambe le unità immobiliari, quale dei due proprietari abbia titolo a beneficiare del credito d'imposta, considerato che entrambi dichiarano redditi.
(5-07819)

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