Bonus edilizi 2025 niente deroga per le Forze armate

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/09/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/09/2025


Classificazione:

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Ristrutturazione al 36% in assenza della dimora abituale.


Risposta n. 244 del 16 settembre 2025.

L'Istante, appartenente alle forze dell'ordine, rappresenta di avere acquistato un'unità immobiliare residenziale per la quale «ha chiesto il mutuo ipotecario e l'agevolazione prima casa, pur non avendovi trasferito la residenza».
Sul predetto immobile ha intrapreso «una ristrutturazione edilizia, inquadrabile tra gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 16bis del TUIR ».

Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per le spese sostenute nel 2025, è possibile fruire della detrazione disciplinata da tale articolo nella misura del 50 per cento solo nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'Istante chiede se «non avendo trasferito la residenza nella nuova abitazione [...] l'immobile sul quale è stata eseguita la ristrutturazione è da considerarsi ''abitazione principale'' per l'applicazione dell'aliquota del 50% o deve applicarsi l'aliquota del 36% come per le restanti tipologie di abitazione».

L'Istante ritiene di poter fruire della detrazione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sull'unità immobiliare, senza trasferirvi la propria residenza.

A suo avviso, infatti, è possibile «applicare i criteri interpretativi ex art. 66 commi 1 e 2 della L. 342/2000 per le agevolazioni per l'acquisto della prima casa e l'art. 2 comma 5 D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013 per l'applicazione dell'IMU, che definiscono una sorta di assimilazione alla cd. ''abitazione principale'', in alcuni casi particolari, come appunto la situazione abitativa del personale delle Forze Armate/FF.OO., che possono accedere alle agevolazioni pur non trasferendo la residenza nella prima casa e/o abitazione principale».

Risposta

l'Istante, potrà fruire, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma e non oggetto di valutazione in questa sede, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall'articolo 16 bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che l'unità immobiliare oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale intendendosi, come tale, «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».

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