Bonus edilizi circ. 27/2023 su cessione credito e sconto in fattura

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 08/09/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/09/2023


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Chiarimenti in particolare, in quali casi sono applicabili le deroghe che consentono ai contribuenti di accedere a cessione e sconto fattura


Con la circolare n. 27 del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate interviene sulle novità introdotte dal Dl n. 11/2023 (decreto “Cessioni”), che modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.

Lo stesso decreto ha inoltre delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta e previsto particolari fattispecie di remissione in bonis.

Di seguito, in sintesi, le principali novità normative oggetto di commento.

La nuova normativa
Come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto “Cessioni”, a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative disposte dall’articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il decreto in commento ha abrogato anche le disposizioni del Dl n. 63/2013, che prevedevano la possibilità di esercitare, a talune condizioni e per particolari tipologie di spese, la cessione del credito e lo sconto in fattura, già prima dell’entrata in vigore dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”. Anche per tali interventi, pertanto, non sarà più possibile optare, in via residuale, per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

Le deroghe

Il documento di prassi chiarisce l’ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il decreto “Cessioni” ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito risulta pertanto ancora possibile:
•          per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche
•          per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
         -  presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
         - adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni
      - presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Al riguardo la circolare fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della Cila, precisando, inoltre, che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti
• per le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
           - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
           - siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori
           - risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013
•          per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri
•          per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

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