Bonus prodotti energetici 2022 i codici per chi li ha comprati

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/12/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/12/2022


Classificazione:

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Dovranno essere utilizzati, tramite F24, dai soggetti che hanno ricevuto il credito d’imposta da parte delle imprese beneficiarie, in linea con le disposizioni sulla cessione dell’agevolazione


Per la fruizione, da parte dei cessionari, dei crediti d’imposta per l’acquisto di gas ed energia sono istituiti i codici tributo “7733”, “7734”, “7735”, “7736” e “7737” riguardanti, rispettivamente, il credito d’imposta per le imprese energivore, di forte consumo di gas, non energivore e diverse da quelle a forte consumo di gas, per i mesi di ottobre e novembre 2022. Le novità nella risoluzione n. 73/E del 13 dicembre 2022.

Il Dl n. 144/2022 ha introdotto un credito d’imposta per compensare parzialmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022. La disciplina sull’agevolazione prevede l’utilizzo in compensazione o la cessione per intero a terze persone, entro il 31 dicembre 2022. La risoluzione n. 54 del 30 settembre scorso quindi ha istituito i codici tributo per l’utilizzo del bonus.

Successivamente, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2022 ha esteso le disposizioni sulla cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici, previste dal provvedimento del 30 giugno, alle spese sostenute nel quarto trimestre 2022.

Con la risoluzione di oggi, quindi, sono istituiti i seguenti codici tributo che mandano in cassa i cessionari del credito:
• “7733” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
• “7734” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
• “7735” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144
• “7736” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
• “7737” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24, che viene comunicato tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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