Bonus "Teatri e Spettacoli" le richieste dal 14 ottobre

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/10/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/10/2021


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I modelli potranno essere presentati dai diretti interessati o da incaricati abilitati, esclusivamente con modalità telematica attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate


Dal 14 ottobre al 15 novembre 2021 il periodo per l’invio delle domande per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che hanno subìto nell'anno 2020 una riduzione del fatturato pari ad almeno il 20% rispetto al 2019.
A stabilirlo il provvedimento dell'11 ottobre 2021 firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. Approvati anche il modelloComunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo”, le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

L’indennizzo, introdotto dall’articolo 36-bis del decreto “Sostegni”, è pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione di attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche se hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali.

L’agevolazione è fruibile nei limiti e alle condizioni fissate, in via eccezionale, per far fronte alla crisi generata dalla pandemia, dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. In caso di superamento dei limiti, nella comunicazione è indicato l’importo del credito rideterminato secondo le indicazioni della Commissione europea.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili che riportano il credito teorico spettante alle imprese, determina la quota percentuale della sovvenzione effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.

Presentazione telematica
Il modello può essere inviato esclusivamente per via elettronica, direttamente dal contribuente o da un incaricato abilitato, tramite, i canali telematici dell’Agenzia, secondo il tracciato informatico approvato con il provvedimento stesso.
Una volta dato lo start di invio il sistema rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia di chi ha trasmesso il modello.

Un mese di tempo per prenotare il credito
Come anticipato, la comunicazione può essere inviata dal 14 ottobre al 15 novembre 2021.
Stesso intervallo di tempo per inviare un nuovo modello che sostituisce integralmente il precedente e per presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta già comunicato.
Il Centro operativo servizi fiscali di Cagliari si occuperà della gestione delle richieste.

A quanto ammonta l’indennizzo
Il credito d’imposta, ha stabilito il decreto “Sostegni”, è pari al 90% della spesa sostenuta nello scorso anno per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, calcolato in base all’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
C’è però un limite di spesa da rispettare, per questo l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al bonus richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà stabilita con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 25 novembre 2021. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (10 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei tax credit richiesti. Se l’importo complessivo emerso dalle comunicazioni è inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Nel caso in cui il credito “teorico” superi il limite fissato dalla comunicazione Ue richiamata, nella comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato secondo i predetti limiti. In tal caso, si tiene conto di tale minor importo e l’ammontare massimo dell’agevolazione fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la tale percentuale.

Spendibile con F24 in compensazione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di fruizioni del beneficio rispetto alla somma “teoricamente” spettante. Dovranno aspettare l’esito dei controlli antimafia, invece, gli esercenti con crediti superiori a 150mila euro. In questo caso, se dalle verifiche non emergono impedimenti, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo della somma.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione. Scartati i versamenti che superano l’importo riconosciuto anche tenendo conto di precedenti fruizioni. Il rifiuto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento saranno dettate con una successiva risoluzione.

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