Brexit, Irlanda del Nord e Ue creato un identificativo Iva ad hoc

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/01/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 16/01/2021


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Irlanda soggetti identificati, secondo la normativa Iva, con il codice “XI”, diverso da quello del Regno Unito, che inizia con “GB”.


Profili fiscali e doganali dopo Brexit: fa il punto un comunicato stampa del 15 gennaio 2021 del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze. (ndr: si ritiene questo)

Lo scorso 24 dicembre è stato definito l’accordo firmato tra Regno Unito e Unione europea, volto a disciplinare i rapporti economici tra i due sistemi secondo il nuovo assetto.

Il documento, dopo il periodo transitorio, è in vigore dal 1° gennaio 2021 e attende ora la ratifica del Parlamento britannico e del Parlamento europeo. È possibile seguire l’evoluzione della situazione dal sito della Commissione europea.

Tra gli impatti più rilevanti della Brexit, va senz’altro messo l’accento sull’uscita del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale Ue, con conseguenze su Iva e accise.

Per questo la Commissione europea ha predisposto delle linee guida particolarmente attente alla definizione della disciplina per la regolamentazione di tali settori. Anche in questo caso, normativa e relativi aggiornamenti sono consultabili sul sito della Commissione europea.

Agli scambi con il Regno Unito, in pratica, sono ora applicate le stesse procedure doganali e fiscali previste per i paesi terzi, extra-Ue. 
 
Particolare criticità ha rappresentato la regolamentazione dei rapporti in relazione alla frontiera tra Eire (Paese membro) e Irlanda del Nord (Regno Unito).

Al riguardo, il Consiglio d’Europa ha emanato la direttiva (Ue) n. 2020/1756 dello scorso 20 novembre, che modifica la precedente n. 2006/112/Ce in materia di sistema comune Iva, in relazione all’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord.

La direttiva, per evitare la creazione di una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, ha previsto che quest’ultima dal 1° gennaio 2021 continuasse a rimanere soggetta al diritto dell’Ue in materia di Iva per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni situati nel suo territorio.

Per il buon funzionamento del sistema Iva ed evitare confusione, i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese anche quelle intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) dovranno essere identificati, secondo la normativa Iva, con il codice “XI”, diverso da quello del Regno Unito, che inizia con “GB”.
La direttiva Iva prevede, precisa il comunicato, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione Iva nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 - alfa 2, con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito ma per i territori che non hanno un codice specifico è prevista la possibilità di usare codici “X”.
 
Le disposizioni della direttiva n. 2020/1756 sono di natura strettamente tecnica e non richiedono norme di recepimento, ma comportano l’aggiornamento dei modelli contenenti i codici identificativi degli Stati membri e dei database funzionanti con codici identificativi esteri (Vies, Oss-Ioss, Vat e-Fca) per far posto al suddetto prefisso “XI”, assegnato ai soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di Iva.

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