BUONO O VOUCHER DEFINIZIONE IVA (norma da recepire entro 2018)
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/01/2017
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/01/2017
Classificazione:
Ai fini Iva un buono ("voucher"), secondo la Commissione UE è uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione o prestazione
Per i buoni monouso l’IVA diviene esigibile all’atto della loro emissione e, dopo ad ogni singolo trasferimento; per i buoni multiuso l’imposta diviene esigibile al momento dell’utilizzo, con la conseguenza che sono irrilevanti sia il momento dell’emissione sia gli eventuali trasferimenti successivi.” la cessione di un buono che consente di usufruire di una prestazione di servizi viene territorialmente localizzata come se fosse essa stessa una prestazione di servizi. Lo stesso avviene per i buoni che hanno ad oggetto la cessione di beni.
Se il buono dà diritto a prestazioni di servizi e cessioni di beni, il corrispettivo deve essere “splittato” sulle singole operazioni. Per i buoni multiuso, invece, la territorialità viene determinata in base alle regole applicabili alle prestazioni effet
Se il buono dà diritto a prestazioni di servizi e cessioni di beni, il corrispettivo deve essere “splittato” sulle singole operazioni. Per i buoni multiuso, invece, la territorialità viene determinata in base alle regole applicabili alle prestazioni effet
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http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-sui-voucher-mono-e-multiusonuove-regole-fiscali-liva-1
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