Canone tv e addebito automatico in bolletta
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 31/01/2024
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 31/01/2024
Chi nono ha il televisore non deve pagare l’abbonamento, ma, per usufruire dell’esonero, deve comunicarlo
Gli intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale, che non hanno la Tv, hanno tempo fino a domani, 31 gennaio di ogni anno, per presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo per evitare l’addebito automatico del canone sulla bolletta della luce. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica sia in possesso di una televisione.
Gli interessati devono compilare il quadro A del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate insieme alle relative istruzioni, con il quale dichiarano che in nessuna delle abitazioni dove è attivata un’utenza elettrica a loro nome è presente un apparecchio Tv proprio o appartenente a un componente della sua famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune).
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.
Occhio alla scadenza anche da parte di chi, in precedenza, ha trasmesso una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento.
Per non ritrovarsi il canone in bolletta, l'interessato può certificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, che non detiene, in nessuna delle abitazioni dove è attivata un’utenza elettrica di cui è titolare, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (a eccezione degli eredi).
In caso di attivazione di nuova utenza elettrica da parte di cittadini che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, la dichiarazione sostitutiva va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere l’esonero a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Se, nel corso dell’anno, vengono a mancare i presupposti dell’esonero occorre darne notizia all’Agenzia delle entrate compilando il quadro C del modello. Il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva (per la variazione dei presupposti deve essere compilato il quadro C della dichiarazione).
La dichiarazione va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede, tramite:
- l’apposita applicazione web
- intermediari abilitati (commercialisti caf ecc.)
- raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido
- posta elettronica certifica (Pec), purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 n. 82/2005 (Cad). La dovrà essere inviata all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Il modello di dichiarazione è disponibile, insieme alla traduzione delle istruzioni, nelle versioni bilingue italiano/tedesco (e relative istruzioni) e italiano/sloveno (e relative istruzioni).
Stesso modello, quadro B, se c’è doppio addebito
Per completezza si ricorda che se il canone è già stato addebitato a un altro componente della famiglia anagrafica, diverso dal titolare dell’utenza elettrica, quest’ultimo deve presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga l’abbonamento e la data dalla quale è entrato a far parte del gruppo familiare del soggetto di cui ha indicato il codice fiscale. In questo caso va compilato il quadro B del modello che può essere presentato in qualunque momento dell’anno e non ripresentato se non cambiano i presupposti.
L’Agenzia ricorda, nella pagina del suo sito dedicata all’argomento, che nel quadro B è importante, ai fini della determinazione del canone, indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica.
Nel dettaglio:
- se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno
- se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre
- se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo
se, infine, si fa parte della stessa famiglia anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.
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