Capitalizzati gli interessi passivi sulle attività
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/08/2014
Autore: Roscini Vitali Franco Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/08/2014 pag. 30
Classificazione:
Via libera alla deducibilità se c'è l'imputazione a immobilizzazioni e rimanenze
Il Codice civile prevede, in alcuni casi, la possibilità di "capitalizzare" gli interessi passivi, imputando gli stessi alle immobilizzazioni e alle rimanenze. È l'articolo 2426 del Codice civile che, al n. 1, lo consente per le immobilizzazioni e al n. 9 per le rimanenze, ma soltanto con riferimento al periodo di fabbricazione.
La relazione ministeriale a tale articolo precisa che si tratta, per il redattore del bilancio, di "discrezionalità/facoltà di carattere tecnico". Pertanto, gli interessi che possono essere capitalizzati sono quelli che riguardano il periodo di fabbricazione, interna o presso terzi, di un bene che costituisce un'immobilizzazione o una rimanenza. Invece, non sono capitalizzabili gli interessi che riguardano la successiva fase del pagamento
La relazione ministeriale a tale articolo precisa che si tratta, per il redattore del bilancio, di "discrezionalità/facoltà di carattere tecnico". Pertanto, gli interessi che possono essere capitalizzati sono quelli che riguardano il periodo di fabbricazione, interna o presso terzi, di un bene che costituisce un'immobilizzazione o una rimanenza. Invece, non sono capitalizzabili gli interessi che riguardano la successiva fase del pagamento
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