CASHBACK IL DECRETO SUL RIMBORSO A FRONTE DI PAGAMENTI ELETTRONICI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 29/11/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 29/11/2020


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Il decreto sul rimborso in denaro a favore degli aderenti che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici


DECRETO 24 novembre 2020, n. 156 Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici

In applicazione dell'articolo 1,  commi  da 288 a 290, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  disciplina  le condizioni,  i  casi,  i  criteri  e  le  modalità'   attuative   per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente  che, fuori dall'esercizio di  attività'  d'impresa,  arte  o  professione, effettua  acquisti  da  esercenti,   con   strumenti   di   pagamento elettronici.  

Il soggetto che intende aderire al programma  registra  nell'APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi  di  uno  o  piu' strumenti di pagamento elettronici dei quali  intende  avvalersi  per effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende  aderire  al programma registri una carta  di  debito  o  prepagata  abilitata  al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla societa'  Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito  o  prepagata  in uso al soggetto, mediante il codice fiscale  fornito  in  sede  di registrazione dal medesimo soggetto. 

 

Art. 6 rimborso cashback

1. Agli aderenti al programma e' attribuito un rimborso  in  misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di  pagamento elettronici,  alle  condizioni  e  nei  limiti  di  cui  al  presente articolo.

2. La misura del rimborso di cui al  comma  1  e'  determinata  con riferimento ai seguenti periodi:
    a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
    b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
    c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un  numero  minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In
tali casi, il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo  di  ogni transazione e si tiene conto delle  transazioni  fino  ad  un  valore massimo di 150  euro  per  singola  transazione. 

Le  transazioni  di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.

4. Fermo quanto  disposto  dal  comma  3,  la  quantificazione  del rimborso di cui al presente articolo  e'  determinata  su  un  valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a
1.500,00 euro in ciascun periodo di cui al comma 2.

5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine  di  ciascun periodo di cui al comma 2.  

 
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