CASHBACK IL DECRETO SUL RIMBORSO A FRONTE DI PAGAMENTI ELETTRONICI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 29/11/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 29/11/2020
Il decreto sul rimborso in denaro a favore degli aderenti che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
DECRETO 24 novembre 2020, n. 156 Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici
In applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità' attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività' d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.
Il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o piu' strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla societa' Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto.
Art. 6 rimborso cashback
1. Agli aderenti al programma e' attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.
2. La misura del rimborso di cui al comma 1 e' determinata con riferimento ai seguenti periodi:
a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;
c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.
3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In
tali casi, il rimborso e' pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.
Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.
4. Fermo quanto disposto dal comma 3, la quantificazione del rimborso di cui al presente articolo e' determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a
1.500,00 euro in ciascun periodo di cui al comma 2.
5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di cui al comma 2.
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