Cedolare secca e locazioni brevi nel nuovo TUIR 2027
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 14/07/2026
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 14/07/2026
Cedolare secca articoli da 203 a 206. Locazioni brevi art. 207, e adempimenti per intermediazione immobiliare articolo 208.
il nuovo Testo unico, tratta della cosiddetta “cedolare secca” negli articoli:
- 203, rubricato “Imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi” (prima commi da 1 a 4 dell’articolo 3 del Dlgs n. 23/2011)
- 204, rubricato “Esclusioni” (prima comma 6, articolo 3, del Dlgs n. 23/2011)
- 205, “Applicazione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato” (prima comma 6-bis, articolo 3, del Dlgs n. 23/2011 e commi 2-bis e 2-bis1, articolo 9 del Dl n. 47/2014)
- 206, rubricato “Disposizioni varie” (prima commi 7, 10-bis e 11, articolo 3, del Dlgs n. 23/2011).
Cedolare secca
Gli articoli 203, 204, 205 e 206 collocano all’interno del nuovo Testo unico la disciplina relativa alla cosiddetta “cedolare secca” sugli affitti. Trova quindi spazio nel Tuir la disciplina precedentemente contenuta nell’articolo 3 del Dlgs n. 23/2011 che, a sua volta, prevedeva la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, nella misura del 21%, per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente.
Il regime della “cedolare secca” può essere applicato dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari locate a uso abitativo in sostituzione dell’imposta ordinaria sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (articolo 203). L’aliquota è ridotta al 10% in determinati casi previsti dalla norma come, ad esempio, per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (articolo 203, comma 2, quarto periodo).
Alla stessa aliquota ridotta si fa riferimento anche nel comma 2 dell’articolo 205, in cui è confluito il comma 2-bis dell’articolo 9 del Dl n. 47/2014, che tratta della riduzione dell’aliquota della cedolare secca anche per i contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data del 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225/1992.
Nel seguente comma 3, invece, è riportato il comma 2-bis.1 dello stesso articolo del Dl n. 47/2014, prevedendo che la stessa riduzione sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni indicati all’articolo 1, comma 1, del Dl n. 189/2016, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una “zona rossa”.
L’articolo 204 riproduce il comma 6 dell’articolo 3 del Dlgs n. 23/2011 e prevede l’esclusione dal cd. regime della “cedolare secca” per le locazioni a uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.
L’articolo 206 riproduce, infine, i commi 7, 10-bis e 11, articolo 3 del Dlgs n.23/2011 che dettano disposizioni varie relative alla cedolare secca.
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