Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/03/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 05/03/2026
Cessioni quote e adempimenti del notaio o del commercialista
Nel decreto di approvazione del modello CU 2026 e come previsto dal D.Lgs. 461/97 art. 10 troviamo queste indicazioni:
3.1. Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 461/97, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in
qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.2,
lett. f), (16 marzo) una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate.
In tal caso, la certificazione deve recare l’indicazione:
- delle generalità e del codice fiscale del contribuente;
- la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;
- la quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Pare confermato quindi che l'intermediario non è tenuto alla compilazione del modello CU ma dovrà rilasciare una attestazione in forma libera contenente le informazioni sopra riportate.
Tele attestazione non è soggetta a invio telematico.
Ricordiamo infine che il professionista dovrà riportare l'operazione nel suo modello 770.
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