Cessione agevolata di beni ai soci nuovi codici per le sostitutive
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/06/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/06/2023
Ridenominati i codici tributo “1836” e “1837”, istituiti con la risoluzione n. 73/2016, attualmente non più utilizzati confermato il codice per l'estromissione dalla ditta individuale.
Risoluzione n. 30 del 22 giugno 2023
Per il versamento, tramite modello F24, delle somme relative alla estromissione dei beni ai soci, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 73/2016, come segue:
“1836” denominato “Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”
“1837” denominato “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Resta fermo, conclude la risoluzione, l’utilizzo del codice tributo “1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, istituito con la risoluzione n. 237/2008 e poi ridenominato con la citata risoluzione n. 73/2016.
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