Cessione del 110% solo per Sal effettuati e asseverati al 30%

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/11/2021

Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/11/2021


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Interventi infrannuali - La Dre del Veneto ha specificato che l’opzione è ammessa solo se entro il 2021 è terminata la quota minima di lavori


Nel caso di superbonus del 110%, senza il raggiungimento del Sal del 30% dei lavori entro la fine del 2021, gli anticipi pagati nel 2021 non potranno essere oggetto di cessione di credito d’imposta a terzi, sarà possibile solo la detrazione in dichiarazione dei redditi, con l'ulteriore condizione che venga attestato dal contribuente che i lavori non sono ultimati.

Solo nel 110%, per poter effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura, tramite Sal è necessario che i lavori corrispondenti al Sal siano stati effettuati e asseverati (conformità e congruità), nonché pagati per la relativa % indicata nel Sal, non inferiore al 30%.

(ndr: l'affermazione sembra contraddire la risposta a interrogazione parlamentare  n. 5-07055 del 17.11.2021 )

 

Secondo la Dre del Veneto 907-1595-2021, per le opzioni per il 110%, sono necessari i due requisiti «nel medesimo anno di imposta».

Quindi per cedere il credito tramite Sal entro il 16 marzo 2022,  entro la fine del 2021, si devono pagare le spese (non per lo sconto in fattura totale) e terminare il SAL per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Se un contribuente nel 2021 ha pagato anticipatamente anche il 100% del costo complessivo previsto per interventi agevolati 110%, ma nello stesso anno non completa il primo Sal  del 30%, rispetto ai lavori complessivamente previsti, non potrà cedere il credito, resta quindi l’unica possibilità della detrazione in dichiarazione (attestando che i lavori non sono ultimati), con tutti i problemi di capienza irpef.

Dovrà essere chiarito, se successivamente, a Sal completato (comunque entro il termine di vigenza del superbonus), sarà possibile effettuare la cessione a terzi delle rate residue (non lo sconto in fattura, in quanto le fatture sono già state emesse e pagate). (ndr: alcuni autori lo danno per certo).

L'autore ipotizza (!?)anche che si possa, attendere la fine dei lavori e l’invio delle pratiche all’Enea, prima di iniziare a detrarre l’intera spesa sostenuta, sia gli anticipi del 2021 che quelli degli anni successivi. In questo caso, però, dovrà essere chiarito in quanti anni dovrà essere ripartita la detrazione degli acconti pagati nel 2021, che sarebbe in cinque anni, a differenza dei pagamenti effettuati dal prossimo anno in poi, per i quali la ripartizione è in quattro anni.

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