Cessione del credito da ecobonus e nuova cessione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/08/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 08/08/2020
Procedura di cessione del credito d’imposta relativo a interventi di riqualificazione energetica, risposta a interpello
Il cessionario deve attendere che lo sconto d’imposta ricevuto da parte dei clienti per le spese sostenute nel 2019 sia pubblicato nell’apposita area accessibile dal sito delle Entrate
Con la risposta n. 255 del 7 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate ripercorre la procedura di cessione del credito d’imposta relativo a interventi di riqualificazione energetica, sciogliendo i dubbi a una società che, preoccupata dell’abrogazione del comma 3-ter dell'articolo 10 del Dl n. 34/2019, a partire dal 1° gennaio 2020, ad opera dell’articolo 1, comma 176 del Bilancio 2020, chiede lumi sulla possibilità di cedere, ulteriormente, ai propri fornitori, dal 20 marzo 2020, lo sconto fiscale per interventi “energetici” ricevuto dai propri clienti, utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sito internet delle Entrate.
La società, infatti, dichiara di aver maturato, nel corso del 2019, un ingente ammontare di credito d’imposta dovuto alla cessione da parte dei propri clienti della detrazione relativa all’ecobonus (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir) riguardante le spese, sostenute nel medesimo anno e già comunicate o da comunicarsi entro il 28 febbraio 2020, per l’acquisto di impianti fotovoltaici e pensa di poterlo, alternativamente, cedere ad altri subfornitori o ripartirlo in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione.
L’amministrazione prende le mosse proprio dal richiamato articolo 10, comma 3-ter del Dl n. 34/2019 che prevedeva che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h),del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari”.
Il provvedimento del 31 luglio 2019 firmato dal direttore dell’Agenzia ha chiarito, tra l’altro, che i beneficiari dell’ecobonus possono cedere il corrispondente credito ai fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari per la realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni.
E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche. La cessione del credito deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia richiama il provvedimento del 18 aprile 2019, in cui viene chiarito che
“l'Agenzia delle Entrate rende visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare, …. solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate”, che “la comunicazione da parte del cessionario dell'eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto avviene a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l'accettazione del credito stesso”, e che “il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, e comunque, dopo l'accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue”.
Detto ciò, da un punto di vista procedurale, ne consegue che il cessionario deve attendere che il credito d’imposta ceduto da parte dei clienti per le spese sostenute nel 2019 sia pubblicato nella piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, tramite la quale, dal 20 marzo 2020, il credito d'imposta attribuito al cessionario dovrà essere accettato e potrà essere, in alternativa, oggetto di successiva cessione ai propri fornitori di beni e servizi o utilizzato, in dieci quote annuali, in compensazione.
In sostanza, conclude l’Agenzia, nonostante la legge di Bilancio per il 2020 abbia abrogato l’articolo 10, comma 3-ter, del Dl n. 34/2019, l’istante, cessionario del credito d’imposta relativo a spese per interventi “energetici”, può effettuare un’ulteriore cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi.
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