Cessioni intracomunitarie Fattura e altri adempimenti formali
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/03/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/03/2022
Dal 2021 obbligatoria l'indicazione, sulla fattura, del numero di partita IVA dell’acquirente Ue
Per quanto riguarda gli adempimenti formali relativi alle cessioni intracomunitarie, si deve far riferimento al decreto legge n. 331/1993 istitutivo dell'IVA comunitaria.
In ogni caso l'articolo 56 del medesimo per quanto non diversamente disposto, rinvia al decreto Iva (Dpr n. 633/1972).
Fatturazione
L'articolo 46, comma 2 del Dl n. 331/1993 stabilisce che per le cessioni comunitarie deve essere emessa fattura il cui contenuto deve rispettare quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto Iva.
Oltre agli elementi previsti dal predetto articolo 21 va anche evidenziato che si tratta di una operazione non imponibile, quindi, occorre fare riferimento alla relativa norma nazionale o comunitaria. Deve essere, inoltre, indicata la partita Iva del cessionario.
Al paragrafo 4.3.4. delle note esplicative “quick fixes 2020”, è stato chiarito che risulta valida solo la partita Iva con il relativo codice Iso (ad esempio ES per la Spagna, FR per la Francia, eccetera).
L'indicazione della partita Iva dell’acquirente, oltre a essere richiesta dall'articolo 46, comma 2 del Dl n. 331/1993, è anche prevista dall'articolo 21, comma 2, lettera f) del Dpr n. 633/1972.
Si ricordqa poi che l'articolo 41, comma 2-ter del Dl n. 331/1993 prevede (a partire dal 1° dicembre 2021) l'indicazione del numero di partita Iva del cessionario comunitario quale obbligo sostanziale e non puramente formale.
La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Se, quindi, un'operazione si considera effettuata il 23 aprile, la fattura va emessa entro il 15 maggio.
Per individuare la data di effettuazione dell'operazione e, perciò, l'obbligo di emissione della fattura, bisogna considerare l'articolo 39, comma 1, del Dl n. 331/1993 il quale prevede, in linea generale, che le cessioni comunitarie si considerano effettuate “all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto”.
Il successivo comma 2 stabilisce poi che se viene emessa fattura prima dell'inizio del trasporto o della spedizione, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato.
Non assume, invece, alcuna rilevanza il pagamento anticipato del corrispettivo, a differenza di quanto previsto, per le operazioni interne, dall'articolo 6, quarto comma del decreto Iva.
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