Cessioni verso San Marino con meno rischi formali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 31/07/2014

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 31/07/2014 pag. 32


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Cassazione sentenza n. 16450 depositata il 18 luglio 2014. Per la non imponibilità ai fini Iva

In presenza di una cessione all'esportazione regolarmente eseguita, mediante spedizione o trasporto dei beni nella Repubblica di San Marino, il regime della non imponibilità Iva non può essere escluso sulla base di un mero presupposto formale. l'articolo 4 comma 1 lettera B, del DM. 24.12.93, relativo alla disciplina Iva sugli scambi tra Italia e San Marino prevede che il cedente italiano nel momento in cui riceve dal proprio cliente sammarinese la fattura cui è stato apposto il timbro a secco da parte dell'Ufficio tributario di San Marino, ne debba prendere nota a margine delle corrispondenti scritture eseguite nel registro delle vendite, utilizzando ad esempio un'espressione del seguente tenore: «Ricevuto esemplare vidimato - data».
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