Cfc: delineati i “confini” per determinare la tassazione
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/04/2021
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 07/04/2021
Principio 5 e 8/2021 il punto in tema di imprese estere controllate, in relazione all’integrale indeducibilità dei costi della partecipazione e all’irrilevanza delle variazioni con riversamento certo e predeterminato
Paletti al regime previsto dal codice tributario lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi e delle svalutazioni delle partecipazioni, da applicare nei soli limiti del reddito esente.
Tale meccanismo di recapture opera solo nel caso in cui la società cede la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, realizza una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto (principio di diritto n. 5/2021).
Nel calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica, la variazione in aumento effettuata per il calcolo del tax rate virtuale domestico connessa all'indeducibilità degli interessi passivi deve qualificarsi come rilevante e il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato (principio di diritto n. 8/2021).
L’Agenzia, con i principi di diritto nn. 5 e 8 del 6 aprile 2021, fa chiarezza su due distinti aspetti contenuti nel provvedimento del 16 settembre 2016 che, in attuazione del decreto internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015), aveva indicato i criteri per determinare, con modalità semplificata, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica.
I chiarimenti dell'Agenzia scaturiscono dall'articolo 167, comma 8-bis del Tuir, che, nella versione in vigore fino all'11 gennaio 2019, dispone che la disciplina in materia di imprese estere controllate si applica anche nel caso in cui i soggetti controllati sono localizzati in Stati o territori non privilegiati, o in Stati appartenenti all'Unione europea o a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia
- b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo.
Riguardo al primo requisito, il provvedimento del 16 settembre 2016 sopra richiamato ha definito, come detto, i parametri per la determinazione, con modalità semplificata, dell’effettivo livello di tassazione.
Con il principio di diritto n. 5/2021, l’Agenzia chiarisce che non è possibile affermare che il regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi preveda l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione, nel senso espresso dal paragrafo 5.1 lett. g) del citato provvedimento, che letteralmente cita: “l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione”.
La società riteneva l’articolo 166 del codice tributario lussemburghese, che stabilisce l'esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi, equivalente al regime italiano di tassazione parziale dei dividendi e plusvalenze, con conseguente applicazione del suddetto paragrafo 5.1, lettera g). Al riguardo, rileva l’Agenzia, la normativa lussemburghese prevede che l'indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni si applichi nei soli limiti del reddito esente e che, al momento della cessione della partecipazione, l'eventuale plusvalenza realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte. Tale meccanismo di recapture opera, dunque, solo nel caso in cui la società cede la partecipazione e a condizione che, da tale cessione, realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto.
Il principio n. 8/2021 approfondisce la lettera d) del paragrafo 5.1 del provvedimento del 16 settembre 2016, che chiarisce che per determinare la tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti).
In questo caso, la società chiedeva se, nel calcolo del tax rate effettivo estera e virtuale domestico, si può qualificare come “variazione non permanente con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro” l'indeducibilità degli interessi passivi, per effetto dell’articolo 96 del Tuir.
L’Agenzia chiarisce che, nel caso specifico, il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato, non solo in relazione all'esercizio di riferimento, ma soprattutto perché, in assenza di interessi attivi o di Rol capienti, questa eventualità non si sa se possa verificarsi. Di conseguenza, la variazione in aumento effettuata per il calcolo della tassazione virtuale italiana connessa all'indeducibilità degli interessi passivi deve essere considerata rilevante per la verifica delle condizioni di cui alla lettera a), dell'articolo 167 comma 8-bis del Tuir, in quanto legata ad un evento incerto sull’an e sul quantum.
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