Cfp perequativo i codici per utilizzarlo o restituirlo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/12/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/12/2021
Istituiti i codici tributo per compensare il credito in F24 o per restituirlo
Le novità nella risoluzione n. 73 del 16 dicembre 2021.
Con il codice tributo “6957” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021” via libera alla fruizione bonus introdotto dal decreto “Sostegni-bis” per i soggetti che hanno optato per l’utilizzo in compensazione.
Istituiti inoltre i codici tributo “8134”, “8135” e “8136” per coloro che hanno ricevuto il Cfp non spettante, mediante addebito sul conto corrente o tramite utilizzo in compensazione, e intendono restituire spontaneamente le somme in quanto non spettanti.
Si ricorda che il contributo a fondo perduto perequativo è la misura di aiuto, prevista dall’articolo 1, commi da 16 a 27, del Dl n. 73/2021 per i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che hanno registrato un peggioramento del risultato di esercizio 2020 rispetto al 2019 superiore di almeno il 30 per cento.
In sede di compilazione del modello F24, il codice “6957” è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
La stessa risoluzione istituisce, inoltre, i codici tributo:
- “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
- “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 16, DL n. 73 del 2021”
per la restituzione del contributo perequativo non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, e per il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
In sede di compilazione di “F24 Elide”, i codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati del soggetto tenuto al versamento, nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, uno dei codici istituiti
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo da restituire, o la relativa sanzione e gli interessi.
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